L'ESPERTO RISPONDE

le domande più frequenti

 

L'ESPERTO RISPONDE


SI PUO' SUBAFFITARE UN'AZIENDA O UN RAMO D'AZIENDA ?

La risposta è SI e pubblichiamo gli articoli del Codice Civile che disciplinano la materia.

Art 1594 Sublocazione o cessione della locazione.

[I]. Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli [ 1624, 1649, 1804], ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore [ 1406, 1588 comma 2] (1).
[II]. Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.

Art 1624 Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto.

[I]. L'affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore [ 1594 comma 1].
[II]. La facoltà di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto .

Art 1649 Subaffitto.

[I]. Se il locatore consente il subaffitto, questo è considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario [ 1594, 1654] (1).

Art 1804 Obbligazioni del comodatario.

[I]. Il comodatario è tenuto a custodire [ 1177] e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia [ 1176 comma 1, 1805 comma 1]. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa [ 1805 comma 2].
[II]. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
[III]. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno [
1819, 1820].

 

 

OCCUPARE DUE POSTEGGI NELLO STESSO MERCATO. E? POSSIBILE?

 

Sì. Con l?entrata in vigore della legge Regionale Lazio n.33/99 ogni posteggio nel mercato è diventato ?Autorizzazione all?esercizio dell?attività mediante l?utilizzo di un posteggio?, autorizzazione che deve, comunque, essere rilasciata dal Sindaco del Comune sede del posteggio. Nel Lazio non ci sono limitazioni sul numero di autorizzazioni con posteggio possedute da una Ditta, sia essa individuale che Società di persone. Ricordiamo che non è consentito l?esercizio del commercio su aree pubbliche alle Società di capitale.

 

PER ESERCITARE LA COSIDDETTA "SPUNTA" IN UN MERCATO OCCORRE FARE PRIMA LA DOMANDA ?

 

La risposta è NO non è necessario in quanto la legge nazionale Bersani n. 114/98 - recita - I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi?. Per ?soggetti legittimati? si intende naturalmente l?Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

 

PUO' UN COMUNE DEL LAZIO IMPEDIRE LA COSIDETTA "SPUNTA" ?

 

Riguardo agli ?spuntisti?, così chiamati, perché l?autorità preposta ai mercati, identificati i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, li assegna " spuntandoli " ai richiedenti con i requisiti previsti, la normativa statale (legge Bersani) prevede la obbligatorietà dell?assegnazione (comma 11, art. 28).
La deroga a tale obbligatorietà può essere deliberata dal Comune per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse (comma 16 stesso articolo).
Ed è proprio la possibilità di tali deroghe che spiega la differente locuzione usata dal legislatore regionale (art. 42): ?I posteggi temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari, possono essere giornalmente assegnati.
In sintesi, l?obbligo si traduce in possibilità proprio perché possono essere attuate ? motivatamente - delle deroghe donde la lettura interpretativa più corretta della normativa regionale è che i posteggi temporaneamente non utilizzati dai titolari debbano essere assegnati e l?obbligo diventa facoltà solo quando viene esercitata la facoltà delle possibili deroghe.
Altrimenti non si spiegherebbe l?apparente contrasto letterale tra normativa statale e regionale; oltretutto, risulterebbero violate le finalità della legge enunciate paradigmaticamente nell?articolo 2 della legge regionale.

 
     
 
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